Jurisprudências

Sobre imigração e cidadania italiana

I) Tribunale di Roma, sentenza 7307/2016 del 12 aprile 2016 - 05/01/2017 - Giurisprudenza Sentenza Tribunale Cittadinanza/Apolidia: Cittadinanza jure sanguinis - figlio di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione - trasmissione della cittadinanza italiana per nascita - incostituzionalità L. 555/1912

Lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione.

Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora indicono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.

II) Tribunale di Roma, sentenza 6753/2015 del 26 marzo 2015 - 05/01/2017 Giurisprudenza Sentenza Tribunale Cittadinanza/Apolidia - Cittadinanza jure sanguinis - figlio di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione - trasmissione della cittadinanza italiana per nascita - incostituzionalità L. 555/1912

Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per avere contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.

Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione di incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente.

In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria.

III) Tribunale Civile di Roma, sentenza 11279/2016 del 3 giugno 2016 - 05/01/2017 Giurisprudenza Sentenza Tribunale Cittadinanza/Apolidia - Cittadinanza per matrimonio - modifiche introdotte dalla legge n. 94/2009 - decesso del coniuge italiano prima del perfezionarsi della fattispecie - acquisto del diritto alla cittadinanza - non sussiste

Prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 94/2009, in caso di morte del coniuge italiano, il coniuge straniero vedovo poteva comunque ottenere la cittadinanza ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992 (acquisto della cittadinanza per iuris communicatio) anche se, al momento dell'istanza, non possedeva più la qualità di coniuge, purché fossero trascorsi tre anni di matrimonio (Consiglio di Stato, parere del 30.11.1992 n. 2482).

Dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 94/2009, non è più consentito l'acquisto della cittadinanza allo straniero che sia rimasto vedovo del coniuge italiano dopo la presentazione della domanda: poiché, come detto, la morte comporta lo scioglimento del matrimonio, viene meno il requisito della costanza del matrimonio con il cittadino italiano al momento dell'adozione del decreto di conferimento della cittadinanza; dunque, in mancanza di tale requisito, che può venir meno in qualsiasi momento dopo l'inizio del procedimento, il decreto di conferimento non può essere adottato e perciò l'istanza per il conferimento della cittadinanza della cittadinanza deve essere respinta.

IV) TRIBUNALE DI TORINO, Presidente: Barbuto, Giudice relatore: Scotti - Sentenza 12 aprile 1999

"La caducazione, ad opera della sentenza costituzionale n. 30 del 1983, della parte dell'art. 1 della legge 13 giugno 1912 n. 555 che escludeva la trasmissione della cittadinanza da parte della madre italiana ha effetto solo dal 1° gennaio 1948. Poiché l'art. 1 della legge n. 555 del 1912 (come l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91) non include nella fattispecie relativa all'acquisto della cittadinanza la nascita, bensì la situazione di filiazione, deve essere considerato italiano colui che è nato da madre italiana anteriormente al 1° gennaio 1948, data in cui quest'ultima ha acquistato l'idoneità a trasmettere la cittadinanza ai propri figli. Svolgimento del Processo - (...) A sostegno della propria richiesta ed a confutazione delle argomentazioni ostative oppostegli nitori italiani che non avevano mai rinunciato alla relativa cittadinanza e al contempo aveva acquistato anche la cittadinanza argentina in forza della legge locale che privilegiava il criterio dello ius soli; (...) Sulla base di siffatte premesse l'attore richiedeva il riconoscimento dello status di cittadino italiano, quale figlio di cittadina italiana, ai sensi dell'art. 1, primo comma della legge n. 555 del 13 giugno 1912, applicabile al momento della sua nascita così come modificata per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale effettuata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983 (che aveva emendato l'originaria formula dell'art. 1 della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto iure sanguinis della cittadinanza italiana per figlio nato dalla madre cittadina). (...) Motivi della Decisione 1) I fatti storici. Le circostanze di fatto esposte dall'attore in narrativa sono documentate, pacifiche e non contestate. E cioè: l'attore è nato a -- (Argentina) il --, quale figlio naturale di --, cittadino argentino e di --, cittadina italiana; entrambi i genitori, prima il padre e poi la madre, lo hanno riconosciuto e lo hanno successivamente legittimato con il loro matrimonio in data --; la madre era nata in Argentina il -- a --, provincia di Cordoba, essendo figlia legittima dei cittadini italiani --, nato a -- il -- e --, nata a Torino il --; la madre, pertanto, pur nata in Argentina, aveva acquisito per nascita la cittadinanza italiana, essendo figlia di genitori italiani che non avevano mai rinunciato alla relativa cittadinanza e al contempo aveva acquistato anche la cittadinanza argentina in forza della legge locale che privilegiava il criterio dello ius soli; -- è infine morta in Argentina il -- senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana; per vero, da alcuni documenti prodotti da parte attrice emerge che la sig.ra -- aveva contratto un primo matrimonio forse in data anteriore alla nascita dell'attore (nel doc. 3, e cioè nell'atto di matrimonio del -- tra -- e --, quest'ultima viene definita "vedova"; nel doc. 2, e cioè nell'atto di nascita dell'attore, si afferma che lo stesso era stato riconosciuto da -- come "figlio extramatrimoniale"; tuttavia a rigore non è affatto stato allegato e dimostrato da parte convenuta che tale matrimonio sia stato contratto da -- in data anteriore alla nascita dell'attore (poiché il "figlio extramatrimoniale" è in proposito ambiguo) e soprattutto che il primo marito della madre dell'attore non fosse italiano e possedesse la cittadinanza in un paese la cui legge prevedesse la comunicazione alla moglie per matrimonio (cosicchè trovasse attuazione il disposto dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912, poi dichiarato incostituzionale). Di contro, va rimarcato come parte attrice abbia allegato il possesso della cittadinanza italiana da parte della signora (...) 2) Premessa normativa. Il caso è perfettamente identico a quello esaminato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza 10 luglio 1996 n. 6297. Anche allora si trattava di valutare se al figlio, nato in data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione (1° gennaio 1948 ai sensi dell'art. XVIII comma 1 delle disp. Trans. E finali) da padre straniero di nazionalità argentina e da madre cittadina italiana al momento della nascita, debba essere riconosciuto lo stato di cittadinanza italiana iure sanguinis, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Consulta con la sentenza n. 30 del 1983. E' necessaria a questo punto una breve ricostruzione del quadro normativo rilevante per la decisione. L'art. 1, comma primo n. 1 della legge n. 555 del 13 giugno 1912 (Disposizioni in materia di cittadinanza italiana) statuiva che è cittadino "per nascita" il figlio di padre cittadino. Con sentenza n. 30 del 28 gennaio - 9 febbraio 1983 la Corte Costituzionale, fra l'altro, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, comma primo e 29 comma secondo Cost., dell'art. 1, comma primo n.1 della legge n. 555 del 1912 "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina" e, conseguenzialmente (ex art. 27 legge n. 87 del 1953), dell'art. 1, comma primo n. 2 della stessa legge. (...) Siffatto obbligo di opzione è stato quindi soppresso dall'art. 26 comma 2 della legge n. 91 del 1992. L'art. 1 comma 1 lett. a della l. 5 febbraio 1992 n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) dispone, infine, che è cittadino per nascita il figlio di padre e di madre cittadini. Tale legge abroga espressamente le disposizioni sopracitate (art. 26 comma 1) non contiene disposizioni "transitorie" ed esclude esplicitamente effetti retroattivi della nuova disciplina (art. 20). E' quindi chiaro che la disciplina applicabile alla fattispecie è rappresentata dall'(abrogato) art. 1, comma primo n. 1 della legge n. 555 del 1912, nel testo risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale n. 30 del 1983. Infine, come accuratamente illustrato dalla sentenza n. 6297 del 1996 della Suprema Corte, non è ostacolato all'applicabilità 82 ed entrato in vigore il 12 settembre 1974) il quale si prefigge lo scopo di offrire maggiori facilitazioni ai cittadini delle due Parti per l'acquisto della cittadinanza, rispettivamente, argentina e italiana. Per effetto della decisione di illegittimità costituzionale n. 30 del 1983 il testo dell'art. 1, comma primo n. 1 della legge n. 555 del 1912 applicabile alla fattispecie, dispone che è cittadino per nascita i figlio di padre cittadino o di madre cittadina (disposizione poi trasporta, pari pari, nel vigente art. 1 della legge n. 91 del 1992). Il primo problema da affrontare attiene al dubbio se la dichiarazione di incostituzionalità esplichi effetti nelle ipotesi in cui come nella fattispecie, il soggetto reclamante lo status civitatis italiano sia nato in data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. 3) Il limite di retroattività della dichiarazione di incostituzionalità. La conseguenza della pronuncia di incostituzionalità - ai sensi degli artt. 136, comma primo Cost. e 30, comma 3 della legge n.87 del 1953 - è che dal 17 febbraio 1983 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Uff. della decisione), tutte le persone nate da madre cittadina hanno acquistato ex lege (art.1, comma primo n.1 della legge n.555 del 1912 nel testo risultante dalla decisione della Corte) la cittadinanza italiana jure sanguinis, fin dal momento della nascita, per discendenza materna. Tale conseguenza però, secondo l'Amministrazione, non si produce nel caso in cui il reclamo dello status civitatis si riferisca a nascite avvenute in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della Costituzione, data, che rappresenterebbe il limite estremo all'efficacia "retroattiva" della predetta dichiarazione di illegittimità costituzionale avente ad oggetto una legge anteriore alla Costituzione ed applicabile ad una situazione sorta prima del 1 gennaio 1948. Tale tesi rinviene un preciso riscontro sia nella giurisprudenza di legittimità anteriore alle sentenze n. 6297 e n. 10086 del 1996 (cfr. Cass., n.2222/1971, n. 1287/1972, n. 2022/1974 e n. 903/1978), sia nella prassi amministrativa. Il Ministro dell'Interno l'11 novembre 1992 ha emanato una circolare (n.K 60.1, recante: "Legge 5 febbraio 1992 n.91 - Nuove norme in materia di cittadinanza", pubblicata in Gazz.Uff., n.279 del 26 novembre 1992), in cui si legge: "L'articolo in parola, art. 1 legge n. 91 del 1992, in primo luogo, conferma il tradizionale istituto della'acquisto della cittadinanza per discendenza, in base al criterio dello jus sanguinis, recependo definitivamente il principio della parità tra uomo e donna per quanto attiene a siffatta trasmissione del nostro status civitatis, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 28 gennaio 1983. Al riguardo, resta fermo il principio che è possibile attribuire dalla nascita la cittadinanza italiana solo a quelle persone nate dopo il 1 gennaio 1948 da donna che a tale momento era in possesso dello status civitatis italiano. Come infatti chiarito dal Consiglio di Stato, l'efficacia del giudicato costituzionale non può in ogni caso retroagire oltre il momento in cui si è verificato il contrasto tra la norma di legge o di atto avente la forza di legge - anteriore all'entrata in vigore della Costituzione - dichiarata illegittima, e la norma o il principio della Costituzione, cioè non può retroagire oltre il 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore di quest'ultima (cfr. parere n. 105, Sez. V, 15 aprile 1983). La contraria opinione è stata argomentata nelle sentenze della 1^ Sezione civile del 1996 (n. 6297 e n. 10086) circa l'inesistenza del limite temporale alla "retroazione" degli effetti della pronuncia caducatrice della Corte Costituzionale oltre il 1 gennaio 1948, sulla scorta di una pluralità di considerazioni: vale a dire, sinteticamente, l'altrimenti conclamata irrilevanza delle questioni di costituzionalità sulle leggi anteriori alla Costituzione applicabili a rapporti sorti prima della sua entrata in vigore; riconduzione dell'ammissibile sindacato di costituzionalità sulle leggi anteriori alla Costituzione alla figura dell'annullamento piuttosto che alla figura dell'abrogazione; paradossalità della conseguenza dell'esistenza nell'ordinamento di una norma contemporaneamente valida ed invalida. Con tali pronunce la Corte è pervenuta pertanto alla conclusione che "anche la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di leggi anteriori a Costituzione esplica gli effetti propri di tale tipo di pronuncia: e cioè la cessazione di efficacia erga omnes con effetto retroattivo (che implica il generale divieto di applicazione) della norma dichiarata costituzionalmente illegittima relativamente a situazioni o rapporti, cui sarebbe ancora applicabile la norma stessa, ove non fosse intervenuta la pronuncia di incostituzionalità". Tale orientamento è stato peraltro rimeditato dalla Suprema Corte a sezioni unite con la decisione n.12061, assunta in data 26 giugno-27 novembre 1998, che, richiamata la pronuncia n.58 del 1967 della Corte Costituzionale e disattese le osservazioni svolte dalla I sezione civile, ha ribadito la validità dell'orientamento tradizionale e, con essa, il principio per cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge anteriore all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (pacificamente ammissibile in virtù del consolidato insegnamento per cui, con l'entrata in vigore di un nuovo ordinamento costituzionale, l'intero ordinamento giuridico viene "rinnovato" ed ogni norma precedente in tanto resta valida in quanto rinvenga nella nuova Costituzione un nuovo titolo di legittimazione) trova un invalicabile limite temporale, storico, prima ancor che giuridico, nella data di entrata in vigore della Costituzione. La norma incompatibile con la Carta Costituzionale si applica pertanto ai fatti posti in essere sino al 31 dicembre 1947 (e cioè sino a quando è sopravvenuta la situazione di inconciliabilità della norma con la Costituzione non retroattiva). Il Tribunale di Torino ritiene di prestare adesione alle ragioni esposte nell'ultima decisione del Supremo Collegio, stante l'autorevolezza della decisione assunta dalla Cassazione nella suprema sede di nomofilachia per fissare un preciso principio in ordine alla corretta interpretazione di una questione assai dubbia e controversa nella stessa giurisprudenza del Custode delle leggi, oltretutto attinente ad una questione di grande importanza circa il momento di operatività delle decisioni caducatrici della Corte Costituzionale. Reputa pertanto di decidere la presente controversia attenendosi al principio di diritto, solennemente affermato dalle Sezioni Unite secondo cui "costituisce ormai diritto vivente che l'efficacia retroattiva della sentenza declaratoria dell'illegittimità costituzionale di una norma sin dal momento in cui è entrata in vigore trova piena applicazione solo con riferimento alla categoria delle norma incostituzionali ab initio; e che, invece, allorquando la norma stessa sia venuta a collidere con i parametri costituzionali solo successivamente alla data della sua entrata in vigore (la incostituzionalità sopravvenuta), allora il termine di decorrenza degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità coincide (e deve coincidere) con il momento in cui il vizio di incostituzionalità si è concretizzato: infatti è solo in questo momento che si determina l'antinomia costituzionale della legge, il che significa che sino a quel momento la legge stessa era legittima e valida, sicchè sarebbe necessariamente illogica e contraddittoria una retroattività che si estendesse a colpire la norma anche nel presupposto della sua validità". Il Tribunale procede quindi dal presupposto che la caducazione ad opera della Consulta con sentenza n.30 del 1983 di quella parte dell'art. 1 della legge n.555 del 1912 che escludeva la trasmissione della cittadinanza da parte della madre italiana non abbia effetto che dal 1 gennaio 1948. In conseguenza, al momento della nascita del sig. -- , il -- , l'ordinamento giuridico vigente non prevedeva affatto l'attribuzione della cittadinanza in linea di discendenza materna se non nelle ipotesi residuali considerate dal n. 2 del primo comma dell'art. 1 della legge n. 555 del 1912. In buona sostanza e per effetto della maturata condivisione del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite , la situazione normativa da valutare agli effetti delle controverse conseguenze giuridiche non è difforme dall'ipotesi che si sarebbe verificata se in data 1 gennaio 1948 fosse entrata in vigore una legge innovatrice che testualmente dicesse: "E' cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina". Si tratta di stabilire se una norma siffatta si applichi o meno anche a favore dei soggetti già nati anteriormente all'entrata in vigore della norma e figli di una donna che al momento della nascita fosse a tutti gli effetti cittadina italiana. Tale applicazione non comporterebbe alcuna efficacia retroattiva poichè l'effetto giuridico dell'acquisizione della cittadinanza si dispiegherebbe solo con decorrenza dall'entrata in vigore della norma e non retroagirebbe quanto al pregresso periodo. Indubbiamente, peraltro, occorre superare l'obiezione di chi tende a circoscrivere l'attribuzione dello status civitatis al momento dell'acquisto della capacità giuridica (e quindi al momento della nascita), qualificando coerentemente come rapporti "esauriti" quelli inerenti ai soggetti nati in data anteriore all'entrata in funzione della norma. Ciò indubbiamente configura un problema di interpretazione del diritto positivo. 4) Il problema dell'esaurimento del rapporto. La prestata adesione all'insegnamento delle Sezioni Unite non risolve infatti definitivamente il problema in discussione. Fermo restando il fatto che al momento della nascita il sig. --- non ha acquistato la cittadinanza poiché la legge 555 del 1912 all'epoca vigente non permetteva la trasmissione in linea materna della cittadinanza, se non nei casi residuali considerati dal n. 2 del primo comma dell'art. 1, e poiché l'irretroattività della Costituzione repubblicana non consente di far risalire gli effetti della dichiarazione di incompatibilità costituzionale oltre il 1^ gennaio 1948, va accuratamente valutato se l'acquisto della cittadinanza siasi verificato per l'attore proprio in tale data (e cioè quella di entrata in vigore della Costituzione) per effetto della sopravvenuta incompatibilità della previgente disciplina e ciò in diretta conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità della norma che l'ha espunta dall'ordinamento con effetto dalla data di coesistenza con la Costituzione repubblicana. In altri e più chiari termini, si tratta di verificare se l'acquisita "idoneità" della donna cittadina italiana a "trasmettere" lo status civitatis al figlio iure sanguinis possa produrre i suoi effetti anche con riferimento alle nascite avvenute in data anteriore; ovvero, se si preferisce, nel rispetto di una terminologia giuridicamente più rigorosa, se l'attribuzione del diritto di cittadinanza debba avvenire con esclusivo riguardo all'istante della nascita, unico momento temporale considerato dalla fattispecie, sicchè il relativo rapporto debba essere considerato "esaurito" agli effetti della applicabilità delle norme successive, ovvero se la norma si limiti a presupporre la nascita ma non la sussuma nella fattispecie a cui è ricollegato l'effetto giuridico (ossia l'attribuzione dello status, quale compendio di diritti ed obblighi giuridici). E' infatti noto che l'unico limite intrinseco alla c.d. efficacia retroattiva della dichiarazione di illegittimità costituzionale è costituito dai rapporti chiusi in modo irretrattabile, ovvero "esauriti" (cfr. Corte Cost. n. 139 del 1984 e n. 3 del 1996; Cass. S.U. 806 del 1975), salva, ovviamente, l'espressa deroga prefigurata dall'art., 30 comma 4 della legge n. 87 del 1953, in ordine alla cessazione dell'esecuzione e di tutti gli effetti penali della sentenza irrevocabile di condanna. Il Tribunale ritiene corretta la seconda impostazione nell'alternativa illustrata. Sul punto è illuminante l'argomentazione svolta da Cassazione n.6297 del 1996, che, esattamente in termini, ha osservato: "Deve essere precisato, in proposito, che il titolo di siffatto modo di acquisto - tradizionalmente definito "originario" o di "stagione" della cittadinanza italiana è costituito, non già dall'evento "nascita" (che, in quanto tale rappresenta un mero presupposto della fattispecie acquisitiva), bensì dalla situazione di filiazione da genitore cittadino; sicchè, sussistendo tale situazione (titolo), l'acquisto della cittadinanza consegue, automaticamente (effetto ex lege) , fin dal momento della nascita (si fa riferimento, ovviamente e con riguardo alla fattispecie, all'ipotesi-base del rapporto di filiazione legittima). Acquisita (riconosciuta), in tal modo, la cittadinanza fin dalla nascita in ragione della filiazione (iure sanguinis), il cittadino è tutelato in quanto appartenente alla comunità statale, come tale, e cioè per il fatto stesso di questa appartenenza, riconosciuta secondo le norme dell'ordinamento giuridico relativo, o, in altri termini, per il suo status. In tale prospettiva, la dichiarazione di illegittimità costituzionale contenuta nella sentenza n. 30 del 1983 operando la reductio ad constitutionem della previsione dell'art. 1, comma primo, n.1, legge 555 del 1912, in ossequio ai principi di eguaglianza, davanti alla legge senza distinzione di sesso e di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi - ha, in realtà, "aggiunto" un distinto titolo di acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis, (discendenza materna, appunto) rispetto a quello (discendenza paterna) originariamente previsto quale unico (e, perciò, incostituzionale) criterio di attribuzione dello status civitatis in ragione della situazione di filiazione legittima". A supporto dell'accolta argomentazione non par fuori luogo esporre alcune ulteriori notazioni: l'art. 1, punti 1 e 2 della legge n. 555 del 1912, al pari del vigente art. 1 lett. a della legge 5 febbraio 1992 n.91 non include nella fattispecie il fatto storico della nascita, ma piuttosto la situazione di filiazione, come evidenzia l'uso dell'espressione "il figlio" a differenza dell'ipotesi considerata nel punto 3 dell'art. 1 comma primo della stessa legge n.555/1912 e nella lettera b dell'art. 1, comma 1, della legge 91/1992 (che nell'ipotesi residuale di attribuzione della cittadinanza iure soli, contempla effettivamente quale elemento della fattispecie, l'azione del nascere, rendendo così ad esempio irrilevanti le successive modificazioni del territorio nazionale); l'espressione "cittadino per nascita" di cui la parte iniziale dell'art. 1 della vecchia (e nuova legge) sulla cittadinanza presuppone il fatto della nascita ma non equivale necessariamente all'espressione "cittadino dal momento della nascita"; il sig. -- era "figlio di madre cittadina" al momento della nascita, ma ciò, in quel momento, stante la formulazione della norma, non comportava l'acquisto della cittadinanza italiana, poiché la madre era "inidonea a trasmettere" la cittadinanza al proprio discendente ovvero, più correttamente, poiché l'ordinamento giuridico non ricollegava alla situazione di filiazione da madre cittadina lo status di cittadino italiano; dal 1° gennaio 1948, per effetto della modifica dell'art. 1 della legge n. 555 del 1912 imposta dalla dichiarazione di incostituzionalità emessa nel 1983 dalla sentenza n. 30 della Corte Costituzionale, la madre italiana ha acquisito l'idoneità a trasmettere la cittadinanza ai propri figli a prescindere dalla cittadinanza paterna ed in quel momento si è integrata la fattispecie prevista dalla norma così ricostruita ed emendata, sicchè il sig. --, figlio di madre italiana, ha acquisito lo stato di cittadino italiano per discendenza materna; tale interpretazione risulta del resto avallata dalla sua compatibilità costituzionale, poiché una diversa ricostruzione fondata su di una differente interpretazione delle norme giuridiche che regolano la successione delle leggi nel tempo ed in particolare una diversa interpretazione dell'art. 1 della legge 555 del 1912 che ascriva valore solo alla situazione normativa esistente al momento preciso della nascita porterebbe ad una radicale difformità di trattamento fra fattispecie del tutto assimilabili, non sorretta da alcun criterio ragionevole di discriminazione, con la conseguente lesione dell'art. 3 della Costituzione. Non si vede infatti sulla base di quali ragionevoli considerazioni, diverse dal mero arbitrio di un casuale discrimen, sia possibile negare la cittadinanza a soggetti versnati nell'identica situazione (nati da madre italiana e padre straniero), a seconda che siano nati prima o dopo il 1 gennaio 1948. E' principio interpretativo ormai acquisito che, nel dubbio, il Giudice deve interpretare la legge ordinaria in modo conforme alla Costituzione, privilegiando la lettura della norma costituzionalmente compatibile fra quelle alternative astrattamente praticabili (cfr. Cass. 5 maggio 1995 n.4906). La tesi così accolta non è in contrasto con la decisione della Suprema Corte a sezioni unite del 1998, che si riferiva ad una fattispecie sensibilmente diversa, caratterizzata dalla perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana per effetto del matrimonio con lo straniero e quindi relativa ad una ipotesi in cui la madre del richiedente non era cittadina italiana al momento della nascita del figlio, anche se la stessa aveva successivamente recuperato la cittadinanza in seguito alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 10, terzo comma della legge n.555 del 1912 e all'opzione esercitata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 219, comma 1^, della legge 19 maggio 1975 n. 151. Nel caso deciso dalle Sezioni Unite, la Suprema Corte non ha avuto modo di esaminare la seconda delle concorrenti "rationes decidendi" espresse da Cass. 6297 del 1996 (ossia del collegamento dell'attribuzione a titolo "originario" della cittadinanza "iure sanguinis", non al momento istantaneo della nascita, ma piuttosto alla situazione di filiazione), essendosi arrestata al rilievo che nella fattispecie la madre del ricorrente aveva perso la cittadinanza italiana per effetto del matrimonio con lo straniero, senza che la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912 (dovuta alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 57 del 1975) le potesse giovare per l'ostativo rilievo dell'impossibilità di farne risalire gli effetti oltre la data di entrata in vigore della Costituzione. Nel caso in esame, invece, a quanto risulta, la sig.ra -- non aveva perso la cittadinanza italiana non essendosi unita in matrimonio con il sig. --. 5) Conseguenze. La domanda attrice è pertanto fondata e va accolta. Consequenzialmente va disposta anche la trascrizione nei registri dello stato civile competenti ed in particolare in quelli del Comune di origine dell'avo materno --, nato a -- il --, a norma dell'art. 60 n. 3 del r.d. 9 luglio 1939 n. 1238. 6) Le spese processuali. Le spese, secondo il principio generale, seguono la soccombenza. (Omissis) Il Tribunale Definitivamente pronunciando; respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione; accerta e dichiara lo stato di cittadino italiano iure sanguinis del sig. --, nato a -- (Repubblica Argentina) il -- per trasmissione fattagli dalla madre cittadina italiana sig.ra --; ordina la relativa trascrizione, con tutti gli adempimenti di legge nei registri dello stato civile competenti (...)

V) Tribunale Civile di Roma, sentenza 18710/2016 del 10 ottobre 2016 - 05/01/2017 Giurisprudenza Sentenza Tribunale Cittadinanza/Apolidia - Cittadinanza jure sanguinis per via paterna - mancata previa richiesta al Comune/Consolato - inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire

Deve essere dichiarata inammissibile per difetto del necessario interesse ad agire la domanda giurisdizionale di accertamento della cittadinanza italiana presentata da persona che sia discendente in linea diretta di un cittadino italiano di sesso maschile e che non si sia previamente rivolta all'autorità amministrativa italiana per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

L'attrice, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, doveva limitarsi a chiedere un documento di identità della Repubblica italiana alla competente autorità consolare sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza, e solo in caso di diniego, aveva azione diretta dinanzi all'AGO nei confronti del Ministero dell'Interno.

Il rilascio del documento d'identità atto a certificare la cittadinanza italiana, costituisce l'esito di un procedimento amministrativo non eliminabile, né tantomeno surrogabile con l'azione giudiziaria, in mancanza di una norma che espressamente la preveda, apparendo frutto di un equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato.