Notícias
Sobre imigração, cidadania italiana e informações úteis
Tribunal competente (processo judicial de reconhecimento da cidadania italiana)
No final do ano de 2021, foi publicada a Lei 26 de novembro de 2021, n. 206, a qual alterou a competência territorial no que tange aos processos judiciais de reconhecimento da cidadania italiana. A competência territorial e material para julgar processos referentes ao direito de cidadania, até então, é e foi sempre do Tribunal de Roma e, a partir do final de junho de 2022, a competência para julgar tais procedimentos, será do Tribunal respectivo da Província relativa à cidade de nascimento do antepassado italiano. Ou seja, no caso em que, por exemplo, o dante causa tenha nascido em Lucca (Toscana), o Tribunal competente para julgar o processo será o Tribunal de Firenze; se o dante causa nasceu em Verona (Veneto), o Tribunal competente para julgar o processo será o Tribunal de Veneza. Tal mudança se fez necessária, tendo em vista o acúmulo de processos protocolados no Tribunal de Roma nos últimos anos (por causa da pandemia), gerando pautas de audiências com espera de até 2 anos (ou mais) do protocolo da ação até a data da efetiva audiência e o excesso de trabalho aos Magistrados de Roma. Ao nosso ver, o ponto positivo é que os processos serão julgados com mais celeridade (acreditamos), mas o ponto negativo pode ser a insegurança jurídica nas decisões, visto que não podemos afirmar que esses novos Tribunais seguirão a "jurisprudência formada" pelo Tribunal de Roma, especialmente nos processos contra as filas dos Consulados.
Emergência coronavírus
Do dia 12 de maio até o dia 30 de junho, o Tribunal de Roma adotará as medidas cabíveis de proteção e tutela relacionadas à saúde dos Advogados, dos Serventuários da Justiça e das partes.
Desta feita, os serviços prestados no Tribunal retornarão gradualmente à normalidade e as audiências do período referido anteriormente, serão: redesignadas (fixadas para uma nova data, a depender da natureza da ação), feitas de forma "remota" (trâmite internet/software entre os Magistrados e os Advogados) ou pessoalmente (nos casos mais graves e urgentes).
Caberá ao Juiz do processo decidir qual das 3 hipóteses adotará, mediante despacho nos respectivos autos.
Emergência coronavírus 8.4.2020
Tendo em vista o Decreto de urgência n. 23 do dia 8.4.2020, por conta das consequências do COVID 19, todas audiências cíveis não urgentes que ocorreriam na Itália entre o dia 15 de abril até o dia 12 de maio, serão remarcadas pelos Magistrados competentes.
Emergência coronavírus 17.3.2020
Tendo em vista o Decreto de urgência n. 18 do dia 17.3.2020, por conta das consequências do COVID 19, todas audiências cíveis não urgentes que ocorreriam na Itália entre o dia 9 de março até o dia 15 de abril, serão remarcadas pelos Magistrados competentes.
Emergência coronavírus
https://tg24.sky.it/cronaca/photogallery/2020/03/11/coronavirus-italia-polizia.html#9
A lei n. 132 de 01/12/2018 estabelece que o reconhecimento da cidadania italiana nos termos do art. 5 e 9 da Lei n. 91 de 05/02/1992 só pode ser concedido com comprovado e adequado conhecimento da língua italiana (mais detalhes na seção descrita ao ponto "Requisitos línguisticos obrigatórios").
Legge 1 dicembre 2018, n. 132
note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/2018
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni
urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione,
sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero
dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, e' convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019:
a) uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative
in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle
Forze armate nonche' correttive del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 94;
b) uno o piu' ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni
integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle
Forze di polizia nonche' correttive del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a) e b), fermo
restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sono adottati
osservando, rispettivamente, i principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre
2012, n. 244, e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124. La
rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di
polizia, ivi prevista, e' attuata in ragione delle aggiornate
esigenze di funzionalita' e della consistenza effettiva alla data del
1° gennaio 2019, ferme restando le facolta' assunzionali autorizzate
e non esercitate alla medesima data.
4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati secondo la
procedura prevista dall'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto
2015, n. 124.
5. Agli eventuali oneri derivanti dall'adozione dei decreti
legislativi di cui al comma 2 si provvede nei limiti delle risorse
del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1º dicembre 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Salvini, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Avvertenza:
Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
231 del 4 ottobre 2018.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 66."
Decreto Salvini convertido em Lei
O Decreto Salvini ("Decreto di Sicurezza"), foi aprovado pelas Casas Legislativas do Parlamento Italiano. Foram aprovadas mudanças significativas para o Direito de Imigração e cidadania italiana por naturalização (cidadania italiana por residência no território italiano ou por matrimônio). O texto de Lei que foi aprovado será publicado no Diário Oficial ("Gazzetta Ufficiale"), mas pela prévia do conteúdo, entendemos que as regras relativas à cidadania italiana "iure sanguinis" não serã o alteradas. Segue notícia atualizada do tgcom24:
" - STRETTA SUI PERMESSI -Si abroga il permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituito da 'permessi speciali' temporanei, 6 le fattispecie previste: motivi di salute di particolare gravità; calamità nel paese d'origine; atti di valore civile; vittime di tratta; violenza domestica e grave sfruttamento. - PIU' TEMPO NEI CPR - La durata massima del trattenimento degli stranieri nei Centri di permanenza per il rimpatrio passa da 90 a 180 giorni. Si introduce la possibilità di trattenere i migranti in attesa di espulsione in altre strutture di Ps, in mancanza di posti nei Cpr, e la possibilità di trattenere i richiedenti asilo negli hotspot. - PIU' REATI PER REVOCA ASILO, ANCHE FURTO - Si amplia la platea di reati che comportano la negazione o revoca della protezione internazionale: violenza sessuale, lesioni gravi, rapina, violenza a pubblico ufficiale, mutilazioni sessuali, furto aggravato, traffico di droga. Al Senato si aggiunge il reato di furto in abitazione, anche non aggravato.- VIA CITTADINANZA PER REATI TERRORISMO - La cittadinanza viene revocata ai condannati per reati di terrorismo. - STOP ASILO DOPO DECISIONE COMMISSIONE - Esame immediato della domanda di protezione internazionale per i richiedenti che hanno in corso un procedimento penale per un reato che in caso di condanna definitiva comporterebbe il diniego della protezione. L'esame scatta per chi ha già una condanna anche non definitiva. In caso di diniego il richiedente deve lasciare l'Italia. - SISTEMA SPRAR - Potranno accedervi solo i titolari di protezione internazionale e minori non accompagnati. Chi è già nel sistema vi rimarrà fino alla conclusione dei progetti. - FINO A 4 ANNI PER CITTADINANZA - Si ampliano i termini (da 2 a 4 anni) per l'istruttoria della domanda di concessione della cittadinanza, che verrà concessa solo se si conosce l'italiano. - LISTA PAESI SICURI - Esame accelerato delle domande di protezione per chi proviene dai paesi inseriti nella lista. - BRACCIALETTO ELETTRONICO PER STALKER - Controllo con il braccialetto elettronico degli imputati per maltrattamenti in famiglia e stalking. - CONTRATTI NOLEGGIO AUTO-CAMION A FORZE PS - Norma voluta dall'antiterrorismo per prevenire attentati con auto e camion contro la folla. I dati di chi stipula contratti di noleggio devono essere preventivamente comunicati alle forze di polizia. - TASER A VIGILI URBANI - Si prevede la sperimentazione della pistola a impulsi elettrici anche per i corpi di polizia municipale di tutti i capoluogo di provincia. - DASPO URBANO - Si estende il Daspo per le manifestazioni sportive agli indiziati di terrorismo e si può applicare il Daspo urbano anche nei presidi sanitari e in aree destinate a mercati, fiere e spettacoli pubblici. - STRETTA SU SGOMBERI - Sanzioni più severe per chi promuove od organizza l'occupazione di immobili (da 2 a 4 anni) e estensione dell'uso di intercettazioni nelle indagini nei loro confronti. - ACCATTONAGGIO MOLESTO E PARCHEGGIATORI ABUSIVI - Introduzione del reato di 'esercizio molesto dell'accattonaggio (fino a 6 mesi che aumenta a 3 anni nel caso si impieghino minori) e sanzioni più aspre per i parcheggiatori abusivi: in caso di utilizzo di minori o di recidiva scatta l'arresto e si rischia un anno di carcere. - SINDACI DECIDONO SU NEGOZIETTI ETNICI - I primi cittadini potranno disporre, fino a 30 giorni, limitazioni agli orari di vendita degli esercizi commerciali interessati da "fenomeni di aggregazione notturna" anche in zone non centrali. - DA SQUADRE PIU' SOLDI PER SICUREZZA STADI - Le società sportive dovranno versare più soldi per garantire la sicurezza negli stadi. La percentuale della vendita dei biglietti che dovrà essere destinata a questo scopo passa dall'1-3% al 5-10%."
Estudar italiano on-line
O "Ministero degli Affari Esteri", de forma gratuita, disponibilizou um aplicativo com um curso básico da língua. Segue abaixo o link:
Immigrazione: il testo coordinato del decreto Minniti - Decreto Legge, testo coordinato, 17/02/2017 n° 13, G.U. 17/02/2017 (Di Redazione Altalex) - Decreto Minniti: la legge di conversione in Gazzetta (Legge, 13/04/2017 n° 46, G.U. 18/04/2017)
"In vigore la legge di conversione del decreto Minniti in tema di protezione internazionale e contrasto dell'immigrazione illegale.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017 è stata pubblicata la Legge 13 aprile 2017, n. 46, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.
Vediamo quali sono le principali modifiche al testo del decreto-legge introdotte in sede di conversione parlamentare:
- diventano 26 le nuove sezioni di tribunale specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale, aventi sede presso i capoluoghi di Corte d'Appello; nel decreto-legge le sezioni specializzate erano invece 14 e le questioni attribuite alla cognizione delle sezioni specializzate, sono le seguenti:
- mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore di cittadini Ue;
- impugnazione del provvedimento di allontanamento nei confronti di cittadini Ue per motivi di pubblica sicurezza;
- riconoscimento della protezione internazionale;
- mancato rilascio, rinnovo o revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari;
- accertamento dello stato di apolidia;
- l'impugnazione dei provvedimenti delle commissioni territoriali preposte all'esame delle domande di protezione internazionale (competenza aggiunta in sede di conversione del decreto);.
In queste materie le sezioni specializzate giudicheranno in composizione monocratica.
- tra le controversie attribuite alla competenza delle sezioni specializzate è aggiunta anche l'impugnazione dei provvedimenti delle commissioni territoriali preposte all'esame delle domande di protezione internazionale;
- è stata prevista una specifica disciplina per i giudizi di impugnazione delle decisioni di trasferimento adottate dalle le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.Il ricorso è ammesso entro 30 giorni dalla notifica, e il giudizio si svolge in camera di consiglio nelle forme del procedimento di volontaria giurisdizione.Il procedimenti si conclude con decreto non reclamabile, entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso. Il decreto può essere impugnato solo con ricorso per cassazione entro 30 giorni.
- Sono state semplificate le disposizioni riguardanti le notifiche degli atti ai richiedenti asilo da parte delle commissioni territoriali:
- se il richiedente non è accolto o trattenuto presso i centri di accoglienza, le notificazioni di atti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate presso l'ultimo domicilio comunicato dal richiedente;
- se la consegna di copia dell'atto al richiedente da parte del responsabile del centro è impossibile per irreperibilità del richiedente o inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato, l'atto è depositato in Questura, e la notifica si intende perfezionata decorsi 20 giorni.
- E' stata prevista la possibilità che il richiedente asilo si opponga, con "istanza motivata", alla videoregistrazione del colloquio personale presso le commissioni territoriali; sull'istanza decide la commissione territoriale con provvedimento non impugnabile.
- Controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale: il procedimento si svolge di regola in camera di consiglio; in sede di conversione sono state aggiunte una serie di ipotesi nelle quali è prevista l'udienza con la comparizione personale delle parti.
- Accertamento dello stato di cittadinanza: alle controversie in questa materia si applica il rito sommario di cognizione, già previsto dal decreto-legge per le controversie relative allo stato di apolidia.
- Iscrizione anagrafica del richiedente protezione internazionale: sono regolate le modalità di iscrizione e di cancellazione dei richiedenti dall'anagrafe della popolazione residente.
- Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa: è prevista la proroga degli adempimenti e versamenti al 15 dicembre 2017 in considerazione dello stato di crisi nell'isola a causa dei flussi migratori e dei conseguenti adempimenti in materia di protezione umanitaria.
- Minori non accompagnati: le nuove disposizioni non si applicano ai minori stranieri non accompagnati, per i quali valgono le norme del disegno di legge approvato in via definitiva lo scorso 29 marzo, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
- Potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano: in sede di conversione è stato previsto un incremento di unità del contingente e un consistente aumento degli stanziamenti per i prossimi anni; sono stati inoltre disposti stanziamenti ad hoc per l'invio di personale dell'Arma dei Carabinieri in Africa, allo scopo di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero."
Per approfondimenti leggi: Immigrazione: il testo coordinato del Decreto Minniti (https://www.altalex.com/documents/leggi/2017/02/13/immigrazione-nuove-norme-sul-contrasto-ed-istituzione-di-sezioni-specializzate)
Documento: (Altalex, 19 aprile 2017) https://www.altalex.com/documents/leggi/2017/04/12/immigrazione-conversione-del-decreto-minniti
Cittadinanza: diritto o concessione. Guida pratica alla cittadinanza per stranieri - 31/10/2013 Materiali Pubblicazione Cittadinanza/Apolidia
"Cittadinanza: diritto o concessione" è una guida pratica alla cittadinanza che si rivolge sia ai cittadini stranieri sia a tutti quegli operatori, del pubblico e privato sociale, che ad essi si rapportano per vari motivi. Contiene riferimenti normativi, informazioni concrete, consigli, indirizzi e siti utili di servizi locali, ambasciate e ai siti utili per rispondere ai quesiti relativi alla cittadinanza, dal momento della presentazione di un'istanza all'intero iter della stessa, a quella di fruizione dei vari diritti per sé e per i propri familiari, agli adempimenti del cittadino residente all'estero. La guida è stata realizzata dall'associazione Immigrati Cittadini Onlus.
https://www.asgi.it/banca-dati/cittadinanzadiritto-o-concessione-guida-pratica-alla-cittadinanza-per-stranieri/
Circolare del Ministero dell'Interno del 27 aprile 2017, n. 3638 - 27/04/2017 Circolari Circolare Ministero dell'Interno Cittadinanza/Apolidia
Riacquisto della cittadinanza Italiana ai sensi dell'art. 13 della legge n. 91/1992
"Sono stati segnalati comportamenti non uniformi nei procedimenti concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 13 punto 1, lett. c) della legge n. 91/1992. La norma prevede che la dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza possa essere resa anche all'estero, ma avrà efficacia - a norma dell'art. 15 della legge n. 91- allorchè si siano realizzate le due condizioni poste dalla disposizione: dichiarazione di riacquisto e trasferimento della residenza in Italia. II mancato trasferimento in Italia entro il termine di un anno rende inefficace la dichiarazione resa in precedenza dall'interessato. A seguito della dichiarazione resa dinanzi alla Autorità diplomatico-consolare, la stessa deve provvedere a operare l'accertamento della sussistenza delle condizioni di legge secondo quanto precisato nelle circolari Ministeriali K60.1 del 6/05/1994 e K73 del 30/05/2002. Infatti, a norma dei commi 3 e 5 dell'art. 16 D.P.R. n. 572/93, le dichiarazioni rese dagli interessati dinanzi all'Autorità diplomatico-consolare volte all'acquisto, alla perdita o al riacquisto della cittadinanza italiana devono essere iscritte nell'apposito registro di cittadinanza dell'Autorità medesima e dovranno, poi, essere trasmesse, unitamente all'esito dell'accertamento ed alla ricevuta del versamento del contributo di cui alla legge n. 94/2009, al Comune italiano che sia stato individuato come competente secondo le norme contenute nell'Ordinamento dello Stato Civile, perché provveda alla relativa trascrizione. Su quanto sopra si prega di richiamare l'attenzione degli Ufficiali di Stato Civile, nell'ambito delle rispettive competenze, anche al fine di consentire a questo Ministero l'esercizio del potere inibitorio previsto dal comma 3 dello stesso art. 13 entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite per il riacquisto delta originaria cittadinanza, allorquando le Autorità di Pubblica Sicurezza evidenziassero l'eventuale sussistenza di gravi e comprovati motivi di inibizione del riacquisto. IL DIRETTORE CENTRALE"
https://www.asgi.it/banca-dati/circolare-del-ministero-dellinterno-del-27-aprile-2017-n-3638/